Incendi boschivi, stato di massima pericolosità


Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:
a) È fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
b) È vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi.
c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore.
d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
e) Fino al 30 settembre è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
f) Fino al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio
nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano.
g) Per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di massima vigenti.
h) I Comandi militari e di Polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.
i) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione.
j) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.