Incendi boschivi, stato di massima pericolosità

Incendi boschivi, stato di massima pericolosità

Il Servizio emergenze di Protezione Civile della Regione Abruzzo ha diramato lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi. Le prescrizioni e i divieti sono attivi fino a domenica 15 ottobre 2023.
Durante tale periodo nelle zone boscate, fatte salve le altre norme vigenti in materia, si attuano le seguenti prescrizioni e divieti:
a) È fatto divieto su aree a rischio incendi boschivi di accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, usare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace, nonché compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio.
b) È vietato inoltrare autoveicoli dotati di marmitta catalitica oltre il ciglio della strada, sui prati o nei boschi.
c) Nelle discariche pubbliche o private è fatto obbligo di procedere alla sistematica ricopertura dei rifiuti con materiale inerte; nell’ambito di tali discariche è vietata la combustione dei rifiuti quali metodi di alimentazione degli stessi; eventuali incendi che dovessero insorgere dovranno essere immediatamente spenti dal gestore.
d) Durante il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, gli Enti gestori quale misura atta a evitare il propagarsi di eventuali incendi provvederanno a creare intorno alle zone di discarica dei rifiuti una fascia di almeno 40 metri sgombra da sterpi, erbe secche o altro materiale infiammabile.
e) Fino al 30 settembre è in ogni caso vietata l’accensione di fuochi entro il limite di 200 metri dall’estremo margine del bosco; apposite deroghe a tale divieto potranno essere concesse ai sensi dell’art. 56 comma 5 della L.R. n. 3/2014.
f) Fino al 30 settembre è vietato gettare dai veicoli in movimento fiammiferi, sigari o sigarette accese o comunque compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio
nei boschi, nei terreni cespugliati e nelle strade e nei sentieri che li attraversano.
g) Per l’abbruciamento delle stoppie oltre i 200 metri dal bosco si applicano le disposizioni di cui alle prescrizioni di massima vigenti.
h) I Comandi militari e di Polizia, nell’esecuzione di esercitazioni, campi e tiri, sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni per prevenire gli incendi.
i) I Sindaci, gli Enti e le Organizzazioni preposti alla protezione della natura, nell’ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a dare prescrizioni e divieti di cui al presente provvedimento la più ampia diffusione.
j) Le violazioni di cui sopra sono sanzionate ai sensi dell’art. 81 della L.R. n. 3 del 4 gennaio 2014.
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