Albo delle persone idonee all’ufficio di presidente di seggio elettorale
È un elenco di nominativi che l’ufficio Elettorale aggiorna ogni anno. L’Albo aggiornato viene trasmesso alla Corte d’Appello di L’Aquila che, in occasione di ogni elezione, provvede a nominare i Presidenti di seggio elettorale tra coloro che sono iscritti.
Modalità di richiesta
I moduli per “Domanda di iscrizione nell’albo dei cittadini idonei all’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale” e “Domanda di cancellazione dall’albo dei cittadini idonei all’Ufficio di Presidente di Seggio elettorale”, possono essere presentati in una delle seguenti modalità:
• consegnati personalmente al Protocollo del Comune, con allegata copia documento di identità
• inviati per posta tramite raccomandata con Avviso di Ricevimento all’indirizzo Comune di San Salvo, Ufficio Elettorale, Piazza Papa Giovanni XXIII, n. 7- cap. 66050, con allegata copia documento di identità
• trasmessi via fax al numero 0873 340220, con allegata copia documento di identità
• trasmessi via posta elettronica certificata all’indirizzo servizidemografici@comunesansalvo.legalmail.it: la dichiarazione recante la firma autografa, con allegata copia del documento d’identità;
Requisiti
• essere elettore del Comune di San Salvo
• essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado
Esclusioni
Sono esclusi dalla funzione di Presidente di seggio elettorale:
• coloro che alla data delle elezioni hanno superato il settantesimo anno di età
• i dipendenti del Ministero dell’Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti
• gli appartenenti alle Forze Armate in servizio
• i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti
• i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici Elettorali Comunali
• i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione
Cancellazione
Si rimane iscritti nell’Albo dei Presidenti di seggio fino a quando non si rinuncia espressamente o vengono meno i requisiti richiesti per l’iscrizione (es. perdita capacità elettorale, emigrazione, ecc…). Gli interessati possono chiedere di essere cancellati dall’Albo presentando domanda, indirizzata alla Corte d’Appello. L’Ufficio Elettorale provvederà all’inoltro alla Corte d’Appello presso il Tribunale di L’Aquila.
Periodo
Dal 1 al 31 ottobre di ogni anno.
N. B. Una volta iscritti, non occorre rinnovare l’iscrizione ogni anno perché si rimane iscritti fino al mantenimento dei requisiti.
Tempi di rilascio
Viene immediatamente rilasciata una ricevuta di presentazione della domanda.
L’iscrizione effettiva avviene entro il mese di dicembre successivo.
Se il richiedente non può essere iscritto, gli vengono comunicate le motivazioni, con lettera al suo domicilio.
Informazioni utili
I compensi ricevuti dai presidenti non sono soggetti a irpef, quindi non vanno dichiarati.
Coloro che non intendono più svolgere la funzione di Presidente devono richiedere la cancellazione dall’albo alla Corte d’Appello di L’Aquila, (trasmettendone copia per conoscenza all’Ufficio Elettorale) con domanda scritta, entro il mese di novembre.
Normativa di riferimento
L. 21 marzo 1990, n. 53
D.P.R. 30 marzo 1957 n.361 “Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera del deputati”, art.38 – Cause di esclusione dalla funzione di Presidente di seggio;
D.P.R. 16 maggio 1960, n.570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali”, art.23 – Cause di esclusione dalla funzione di Presidente di seggio;
D.P.R. 20 marzo 1967, n.223 “Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”
Legge 21 marzo 1990 n. 53, “Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza la procedimento elettorale”
Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme il materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, art.2 comma 9-bis Conclusione del procedimento”
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, Titolo IV – Cap.III Dirigenza ed incarichi.
Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”