Attività chiuse di generi alimentari nei giorni festivi

Le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità riguardano “sia gli esercizi commerciali di vicinato, sia quelli della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali”.
Predette attività possono, come si legge ancora nell’ordinanza, “rimanere aperte dal lunedì al sabato dalle ore 07:00 alle ore 20:00, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie che si attengono agli specifici orari, anche notturni, già in vigore rispettando sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. L’accesso all’interno dei locali è consentito ad un solo componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone”.
L’ordinanza ha effetto immediato e resta valida fino all’adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell’art. 3 del decreto legge 19/2020.
Una decisione presa vista “l’elevata ed immotivata concentrazione, soprattutto nei giorni festivi, di persone in ipermercati, supermercati e discount di alimentari, esentati dalla sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 1 del D.P.C.M. 11 marzo 2020, a cui consegue il rischio di pericolosi assembramenti per ragioni non riconducibili ad oggettive esigenze, che possono essere soddisfatte nel corso degli altri giorni della settimana”.
Per quanto concerne le edicole, potranno rimanere aperte anche nei giorni festivi, con chiusura entro le ore 13,30.
Pertanto a San Salvo le suddette attività resteranno chiuse nei giorni:
domenica 12 aprile
lunedì 13 aprile
domenica 19 aprile
sabato 25 aprile
domenica 26 aprile
martedì 28 aprile (santo patrono)
venerdì 1 maggio
domenica 3 maggio08