Avviso pubblico per contributi dei canoni locativi per le locazioni 2022

Avviso pubblico per contributi dei canoni locativi per le locazioni 2022

L’assessore alle Politiche sociali Gianmarco Travaglini segnala che è a disposizione il modulo di domanda per l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo per l’annualità 2023 riferita alle locazioni dell’anno 2022.
C’è tempo per presentare la richiesta entro le ore 13:00 di venerdì 10 novembre 2023.
La modulistica è disponibile presso l’Ufficio SEGRETARIATO SOCIALE del Comune di San Salvo in Piazza Papa Giovanni XXIII – Tel. 0873/340249.
Il modulo di domanda è scaricabile anche dal sito del Comune di San Salvo www.comunesansalvo.it nella sezione “Avvisi”.

I requisiti richiesti per l’ammissione, in possesso alla data di presentazione della domanda:
– cittadinanza italiana;
– cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs. 06/02/2007 n. 30);
– cittadinanza di uno Stato non Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
– residenza nel Comune di San Salvo;
– essere titolare di un contratto di locazione esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di San Salvo,
regolarmente registrato e in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro presso l’Agenzia delle Entrate;
– essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato, che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9;
– non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
– non possedere un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risulta dall’attestazione Isee;
– non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, in tutto o in parte, su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, di superficie complessiva
adeguata secondo i parametri indicati nell’art. 2 della L.R. 96/96-

I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza (comma 6 art. 1 DM 19/07/2021), pertanto, nel caso si presenti lo stesso la richiesta del contributo a valere sul Fondo 431 art. 11, il Comune provvederà a trasmettere l’elenco dei beneficiari all’Inps per l’eventuale relativa compensazione della quota dell’affitto, qualora ne abbiano beneficiato;
I contributi concessi non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale (comma 2, art. 10, Legge 431/98), pertanto il Comune, dopo aver verificato se il richiedente ha fatto ricorso a tale detrazione d’imposta, provvederà a scomputarla dall’importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della L. 431/1998 art. 11.

LIMITI DI REDDITO:
– FASCIA A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2022 (€ 13.659,88)
rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%, e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
– FASCIA B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63.
Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/reddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%, e il contributo erogabile non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00;
In presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del D.M. 7/06/1999, l’Isee verrà ridotto automaticamente del 25%
dall’applicativo di calcolo e, comunque, nell’importo massimo pari ad € 15.853,63. Le due condizioni non sono cumulabili.
Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, si procederà ad una verifica da parte dei servizi
sociali circa la situazione economica assistenziale del nucleo, o, in alternativa, bisognerà presentare un’autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).

AVVISO

MODULO DI DOMANDA

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