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Avviso pubblico per l’assegnazione contributi per il pagamento canoni locazione uso abitativo annualità 2021 (locazioni anno 2020)

Avviso pubblico per l’assegnazione contributi per il pagamento canoni locazione uso abitativo annualità 2021 (locazioni anno 2020)

Si rende noto che, a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino alla data del 18/02/2022, i conduttori di alloggi in locazione in possesso dei requisiti sottoelencati possono presentare domanda per ottenere contributi quale sostegno per il pagamento dei canoni di locazione anno 2020.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE, in possesso alla data di presentazione della domanda:
 Cittadinanza italiana;
 Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea, purchè in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs. 06/02/2007 n. 30);
 Cittadinanza di uno Stato non Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno valido;
 Residenza nel Comune di San Salvo;
 Essere titolare di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di San Salvo, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro presso l’Agenzia delle Entrate;
 Essere titolare di un contratto di locazione che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9;
 Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
 Non possedere un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 (come risulta dall’attestazione Isee);
 Non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, in tutto o in parte, su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati nell’art. 2 della L.R. 96/96;
 I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza (comma 6 art. 1 DM 19/07/2021), pertanto, nel caso si presenti lo stesso la richiesta del contributo a valere sul Fondo 431 art. 11, il Comune provvederà a trasmettere l’elenco dei beneficiari all’Inps per l’eventuale relativa compensazione della quota dell’affitto, qualora ne abbiano beneficiato;
 I contributi concessi non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/98);
 Limiti di reddito:
 FASCIA A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2020 (€ 13.391,80) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%, e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
 FASCIA B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/redddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%, e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00;
Se in presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del D.M. 7/06/1999, l’Isee viene ridotto automaticamente del 25% e comunque non superiore ad € 15.853,63. Le due condizioni non sono cumulabili.
Il Decreto Ministeriale 19/07/2021 conferma l’ampliamento dei beneficiari del Fondo (art. 1 comma 4 del DS.M. 12/08/2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa Covid-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a € 35.000.
La riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l’ISEE CORRENTE oppure, da un’autocertificazione nella quale si dichiari di aver subito, in ragione dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al 25% o in alternativa dal confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020. Tale riduzione deve essere superiore al 25% e calcolata per il periodo giugno-dicembre 2020 rispetto a giugnodicembre 2019 e per un numero massimo di 6 mesi di locazione; il contributo massimo concedibile è di € 3.100,00*.
NEL CASO DI REDDITO “ZERO” O INFERIORE AL CANONE DI LOCAZIONE, SI PROCEDERA’ AD UNA VERIFICA DA PARTE DEI SERVIZI SOCIALI CIRCA LA SITUAZIONE ECONOMICA ASSISTENZIALE DEL NUCLEO, O, IN ALTERNATIVA, BISOGNERA’ PRESENTARE UN’AUTOCERTIFICAZIONE CIRCA LA FONTE DI SOSTENTAMENTO (CON L’INDICAZIONE DEI DATI ANAGRAFICI E COPIA DEL DOCUMENTO DI CHI FORNISCE IL SOSTEGNO ECONOMICO).

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
 Copia documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;
 Copia attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs. 06/02/2007 n. 30) (per i cittadini
comunitari);
 Copia titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
 Copia del contratto di locazione con estremi di registrazione;
 Copia ricevuta pagamento imposta registro anno 2020;
 ISEE in corso di validità;
 Copia certificazione invalidità e/o riconoscimento handicap L.104/92 (nel caso in cui nel nucleo
familiare vi sia la presenza di persone disabili);
 Copia codice Iban c/c intestato al richiedente.
 * Nel caso in cui risulti tale situazione, allegare anche l’ISEE CORRENTE oppure dichiarazione resa
nelle forme di legge.

Si comunica che il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi
nazionali assegnati dal Ministero. Pertanto l’eventuale contributo spettante verrà liquidato
solo dopo l’assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte del Ministero alla Regione e
dalla Regione ai Comuni.

AVVISO
MODULO DI DOMANDA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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