Esenzione della prima rata dell’IMU 2020

Sono  esentati dal pagamento della prima rata IMU 2020, quindi non dovranno pagare nulla, i seguenti immobili (la norma di riferimento è l’articolo 177 del decreto Rilancio, Decreto Legge 34/2020):

 alberghi e pensioni (categoria catastale D2);

 stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali;

 stabilimenti termali;

 agriturismo;

 villaggi turistici;

 ostelli della gioventù;

 rifugi di montagna;

 colonie marine e montane;

 affittacamere per brevi soggiorni;

 case e appartamenti per vacanze;

 bed & breakfast;

 residence;

 campeggi.

Attenzione: l’esenzione dalla prima rata IMU 2020 si applica solo se il proprietario dell’immobile è anche il gestore dell’attività turistica. Se invece le due figure non coincidono, quindi se il proprietario dell’immobile non è anche il titolare dell’attività, deve regolarmente pagare l’IMU.