IMU anno 2021
Con decorrenza 1° gennaio 2020 viene istituita la nuova IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Nella nuova IMU non sono variati i moltiplicatori.
PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA
(art. 1 comma 740 L. 160/2019)
Il presupposto dell’imposta è il possesso di: – immobili, esclusa l’abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A/1-A/8-A/9 e relative pertinenze (una per categoria C/2, C/6 e C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad usoabitativo); – aree edificabili; |
ATTENZIONE – NOVITA’ PER L’ANNO 2021 1. A partire dall’anno 2021, per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imposta Municipale Propria è applicata nella misura della metà. 2. La Legge n. 170 del 30.12.2020 (Finanziaria 2021), all’art. 1 comma 599, ha previsto che per l’anno 2021 non è dovuta la prima rata dell’IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria D/2 e gli immobili degli agriturismi, dei rifugi di montagna, delle colonie montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & Breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. Si consiglia, ad ogni modo, di comunicare all’Ufficio Tributi di trovarsi nella predetta condizione al fine di evitare accertamenti in fase di controllo. |
CHI PAGA
(art. 1 comma 743 L. 160/2019)
Il pagamento della nuova IMU spetta al proprietario o al titolare di un diritto reale, vale a dire: – l’usufruttuario; – il titolare del diritto d’uso e di abitazione; – l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario); – il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto; – il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare in Cat. A/1-A/8-A/9, a seguito di provvedimento di separazione/divorzio; – il concessionario di aree demaniali; l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni condominiali (portineria) (Art. 1 comma 768 L. 160/2019) |
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA IL CALCOLO
(art.1 comma 761 L. 160/2019)
Per quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo è mensile. Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all’acquirente: mese di 28 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; mese di 29 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese; mese di 30 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese; mese di 31 giorni: il mese è in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese. |
SCADENZE DI VERSAMENTO
(art. 1 comma 762 L. 160/2019)
PERIODO | SCADENZA | DESCRIZIONE |
acconto | 16/06/2021 | Imposta dovuta per il primo semestre con aliquote e detrazioni anno 2020 |
saldo | 16/12/2021 | Conguaglio annuo sulla base delle aliquote che saranno deliberate, entro il prossimo 31 luglio, per l’anno 2021 |
DICHIARAZIONI IMU ANNO 2020 E 2021
(art. 1 comma 769 L. 160/2019)
DICHIARAZIONE IMU ANNO 2020 | per variazioni intervenute nell’anno 2020: presentazione entro il 31/12/2020 (D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito nella L. 58/2019). |
DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021 | per variazioni intervenute nell’anno 2021: presentazione entro il 30/06/2022 (art. 1 comma 769 L.160/2019). |
GLI ENTI NON COMMERCIALI | (associazioni, parrocchie, etc.) la presentazione della dichiarazione deve essere fatta “ogni anno”. |