{"id":8447,"date":"2021-05-04T16:28:31","date_gmt":"2021-05-04T14:28:31","guid":{"rendered":"https:\/\/www.comunesansalvo.it\/?page_id=8447"},"modified":"2021-05-04T17:43:26","modified_gmt":"2021-05-04T15:43:26","slug":"imu-anno-2021","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.comunesansalvo.it\/servizio-tributi\/imu-anno-2021\/","title":{"rendered":"IMU anno 2021"},"content":{"rendered":"\n
Con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2020 viene istituita la nuova IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.<\/p>\n\n\n\n
Nella nuova IMU non sono variati i moltiplicatori.<\/p>\n\n\n\n
PRESUPPOSTO DELL\u2019IMPOSTA<\/strong> CHI PAGA<\/strong><\/p>\n\n\n\n (art. 1 comma 743 L. 160\/2019)<\/strong><\/p>\n\n\n\n DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA IL CALCOLO<\/strong> SCADENZE DI VERSAMENTO <\/strong><\/p>\n\n\n\n (art. 1 comma 762 L. 160\/2019)<\/strong><\/p>\n\n\n\n DICHIARAZIONI IMU ANNO 2020 E 2021<\/strong><\/p>\n\n\n\n (art. 1 comma 769 L. 160\/2019)<\/strong><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Con decorrenza 1\u00b0 gennaio 2020 viene istituita la nuova IMU, disciplinata dalle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n.<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"parent":707,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"page-nosidebar.php","meta":{"footnotes":""},"tags":[],"class_list":["post-8447","page","type-page","status-publish","hentry"],"yoast_head":"\n
(art. 1 comma 740 L. 160\/2019)<\/strong><\/p>\n\n\n\nIl presupposto dell\u2019imposta \u00e8 il possesso di:
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 immobili, esclusa l\u2019abitazione principale o assimilata, salvo il caso in cui sia iscritta in catasto in Cat. A\/1-A\/8-A\/9 <\/strong>e relative pertinenze <\/strong>(una per categoria C\/2, C\/6 e C\/7, anche se iscritte in catasto unitamente all\u2019unit\u00e0 ad usoabitativo);
–\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 aree edificabili<\/strong>;<\/td><\/tr>
ATTENZIONE \u2013 NOVITA\u2019 PER L\u2019ANNO 2021<\/strong>
1.\u00a0\u00a0 <\/strong>A partire dall’anno 2021, per una sola unit\u00e0 immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di propriet\u00e0 o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’Imposta Municipale Propria \u00e8 applicata nella misura della met\u00e0.
2.\u00a0<\/strong>La Legge n. 170 del 30.12.2020 (Finanziaria 2021), all\u2019art. 1 comma 599, ha previsto che per l\u2019anno 2021 non \u00e8 dovuta la prima rata dell\u2019IMU relativa agli immobili rientranti nella categoria D\/2 e gli immobili degli agriturismi, dei rifugi di montagna, delle colonie montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei Bed & Breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attivit\u00e0 ivi esercitate<\/strong>. Si consiglia, ad ogni modo, di comunicare all\u2019Ufficio Tributi di trovarsi nella predetta condizione al fine di evitare accertamenti in fase di controllo.<\/strong><\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nIl pagamento della nuova IMU spetta al proprietario<\/strong> o al titolare di un diritto reale<\/strong>, vale a dire:
– l’usufruttuario;
– il titolare del diritto d’uso e di abitazione;
– l’enfiteuta e il titolare del diritto di superficie (superficiario);
– il locatario finanziario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing e per tutta la durata del contratto;
– il genitore affidatario dei figli, titolare del diritto di abitazione in quanto assegnatario della casa familiare in Cat. A\/1-A\/8-A\/9, a seguito di provvedimento di separazione\/divorzio;
– il concessionario di aree demaniali;
l’amministratore per conto di tutti i condomini per i beni comuni condominiali (portineria) (Art. 1 comma 768 L. 160\/2019)<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n
(art.1 comma 761 L. 160\/2019)<\/strong><\/p>\n\n\n\nPer quanto riguarda la determinazione dell’imposta il calcolo \u00e8 mensile<\/strong>.
\u00a0
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si \u00e8 protratto per pi\u00f9 della met\u00e0 dei giorni di cui il mese stesso \u00e8 composto; in caso di parit\u00e0 di giorni \u00e8 comunque in capo all’acquirente:
mese di 28 <\/strong>giorni: il mese \u00e8 in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 29 <\/strong>giorni: il mese \u00e8 in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
mese di 30 <\/strong>giorni: il mese \u00e8 in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
mese di 31 <\/strong>giorni: il mese \u00e8 in capo all’acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nPERIODO<\/strong><\/td> SCADENZA<\/strong><\/td> DESCRIZIONE<\/strong><\/td><\/tr> acconto<\/td> 16\/06\/2021<\/td> Imposta dovuta per il primo semestre con aliquote e detrazioni anno 2020<\/td><\/tr> saldo<\/td> 16\/12\/2021<\/td> Conguaglio annuo sulla base delle aliquote che saranno deliberate,
entro il prossimo 31 luglio, per l\u2019anno 2021<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\nDICHIARAZIONE IMU ANNO 2020\u00a0 <\/td> per variazioni intervenute nell\u2019anno 2020: presentazione entro il 31\/12\/2020 (D.L. n. 34 del 30\/04\/2019, convertito nella L. 58\/2019).<\/td><\/tr> DICHIARAZIONE IMU ANNO 2021<\/td> per variazioni intervenute nell\u2019anno 2021: presentazione entro il 30\/06\/2022 (art. 1 comma 769 L.160\/2019).<\/td><\/tr> GLI ENTI NON COMMERCIALI<\/td> (associazioni, parrocchie, etc.) la presentazione della dichiarazione deve essere fatta \u201cogni anno\u201d.<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n\n\n