{"id":8033,"date":"2021-04-16T08:59:05","date_gmt":"2021-04-16T06:59:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.comunesansalvo.it\/?p=8033"},"modified":"2021-04-16T09:13:38","modified_gmt":"2021-04-16T07:13:38","slug":"aggiornamento-degli-albi-dei-giudici-popolari","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.comunesansalvo.it\/avvisi\/aggiornamento-degli-albi-dei-giudici-popolari\/","title":{"rendered":"Aggiornamento degli Albi dei giudici popolari"},"content":{"rendered":"
\n <\/p>\n <\/figcaption>\n <\/figure><\/section>AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI APPELLO<\/strong> I cittadini, non ancora iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge del 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di incompatibilit\u00e0 previste dall’art. 12 della predetta legge, possono iscriversi nei rispettivi elenchi dei giudici popolari di Corte di assise e di Corte di assise di appello presentando apposita domanda presso questo Comune\u00a0entro il mese di luglio.<\/strong><\/p>\n Requisiti per l\u2019iscrizione nell\u2019albo dei giudici popolari di Corte di assise (art. 9 L. 10\/04\/1951, n. 187)<\/em><\/u> Requisiti per l\u2019iscrizione nell\u2019albo dei giudici popolari di Corte di assise di appello (art. 10 L. 10\/04\/1951, n. 187)<\/em><\/u> Condizioni di incompatibilit\u00e0 con l’ufficio di giudice popolare (art. 12 L. 10\/04\/1951, n. 187)<\/em><\/u> L’ufficio di giudice popolare \u00e8 obbligatorio ed \u00e8 parificato a tutti gli effetti all’esercizio delle funzioni pubbliche elettive.<\/p>\n Le domande vanno presentate dal 1 aprile al 31 luglio degli anni dispari.<\/strong><\/p>\n I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l’ufficio elettorale e nella sezione modulistica elettorale<\/a> del sito.<\/p>\n\n
\n(legge 10 aprile 1951, n. 287 – legge 5 maggio 1952, n. 405 – legge 27 dicembre 1956, n. 1441)<\/p>\n
\nI giudici popolari di Corte di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
\na) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
\nb) buona condotta morale;
\nc) et\u00e0 non inferiore a 30 e non superiore a 65 anni;
\nd) titolo di studio di scuola media inferiore.<\/p>\n
\nOltre ai requisiti stabiliti per l\u2019iscrizione nell\u2019albo dei giudici popolari di Corte di assise, si richiede il possesso del titolo di studio di scuola media superiore.<\/p>\n
\nNon possono assumere l’ufficio di giudice popolare:
\na) i magistrati e, in generale, i funzionari in attivit\u00e0 appartenenti o addetti all\u2019ordine giudiziario;
\nb) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attivit\u00e0 di servizio;
\nc) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.<\/p>\n